Siamo in attesa di conoscere l'elenco delle concessioni da rinnovare (art 8 c.3 dl 28/12/01 n. 452 convertito dalla legge 27/02/02 n.16) e il metodo che sarà usato nel procedimento di attribuzione.
Emendamento 5.0.4
(Sospensione degli effetti di provvedimenti in materia di minimi garantiti.)
“Art. 5 bis.
1. Al fine di consentire, senza pregiudizio per il gettito e in funzione della riassegnazione delle concessioni nel rispetto delle disposizioni sulla loro attribuzione mediante procedura concorrenziale, una compiuta ricognizione dei punti di raccolta delle scommesse ippiche e sportive che si rendono disponibili per effetto dei provvedimenti della Amministrazione autonoma dei monopoli di stato che comunque determinano la cessazione dei rapporti di concessione sulla base del decreto interdirigenziale emanato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, gli effetti dei predetti provvedimenti sono sospesi fino al 31 gennaio 2003 e i termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal 1° febbraio 2003. “
Ordine del giorno
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n.1795 e, in particolare, dell’emendamento 5.0.4, rilevato come la situazione creatasi in materia di concessioni sulle scommesse sportive costituisca elemento di estrema incertezza in relazione al finanziamento dell’attività sportiva,
impegna il Governo:
ad esaminare i provvedimenti amministrativi sulle concessioni in oggetto anche in vigenza della sospensione dei termini,
a garantire una gestione trasparente ed efficiente dei fondi derivanti dalle concessioni, in modo da assicurare finanziamenti certi ad un settore che, anche alla luce di recenti prese di posizioni, necessita di regole chiare per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
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