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Finalmente, dopo diversi anni, vede la luce il nuovo regolamento delle scommesse. La nuova normativa trae sostanza dal Decreto interministeriale (3 giugno 2004) che individua e regolamenta in via generale le tipologie di scommesse, detta i canoni base delle regole e rinvia al Decreto interdirettoriale (25 ottobre 2004) le disposizioni attuative; tale ultimo decreto stabilisce anche che le nuove tipologie di scommesse possono essere introdotte gradualmente in funzione delle esigenze di mercato e dei tempi tecnici occorrenti per i necessari adeguamenti informatici attraverso “circolari” predisposte dalle Amministrazioni competenti.
Con la prima “circolare” dell’AAMS (scommessa multipla libera con riferimento alla quota del totalizzatore) si comincia a dare concreta applicazione ai summenzionati decreti. Spigolando qua e là…. La prima cosa che sorprende è “ l’entrata in vigore” dei detti decreti che sembra non .. non entrino in vigore nemmeno per la parte giuridica che nulla (o poco) ha da vedere con la parte informatica (disposizioni sulle corse estere, programma ufficiale delle corse ecc.). Altra cosa curiosa è il contrasto (formale?) fra il disposto dell’art.3 c.2 del Decreto Interministeriale 3 giugno ( la scommessa plurima accoppiata vincente in ordine ha per oggetto i cavalli ..… di una corsa nella quale risultino partenti almeno quattro cavalli.) con il disposto dell’art.11 c.2 del Decreto interdirettoriale 25 ottobre (la scommessa plurima accoppiata vincente in ordine ha per oggetto i cavalli …..di una corsa nella quale risultino partenti,ai sensi dell’art.4, almeno quattro cavalli che non siano tutti in rapporto di scuderia ). Può il decreto attuativo modificare o integrare il decreto interministeriale che non prevede la scuderia? La questione torna d’attualità per il caso concreto accaduto a Napoli, dove in una gara hanno corso cinque cavalli e tutti in rapporto di scuderia e la scommessa accoppiata è stata regolarmente accettata. Il vecchio regolamento (ancora in vigore?), chiaro fino ad un certo punto, prevede, come il decreto 25 ottobre, l’esistenza, affinché la condizione si verifichi, di due parametri: almeno quattro cavalli e non tutti in rapporto di scuderia, pertanto per il Decreto 3 giugno la scommessa accoppiata poteva essere tranquillamente accettata, mentre, a nostro avviso, per il vecchio regolamento e per il decreto 25 ottobre la scommessa non poteva essere giocata mancando il verificarsi della seconda condizione (non tutti in rapporto di scuderia) nulla rilevando, in questo caso, il raggiungimento del numero minimo (quattro). Rimandando l’esame della normativa sulle nuove scommesse al momento in cui saranno concretamente applicate, vediamo gli aspetti meno convincenti di questo nuovo regolamento, che, invece di innovare, ha spesso riproposto vecchi problemi. Ad esempio è causa di rimborso della scommessa “l’errato nome di un cavallo” : tale norma ci trova pienamente d’accordo solo nel caso in cui tale nome può essere origine di confusione fra due soggetti, diversamente, se l’individuazione è certa, non può essere una “lettera” errata a provocare il rimborso, anche perché cosa succede se ci si accorge della differenza a corsa finita e a quote pagate? Altra cosa interessante e condivisibile è l’aver deciso, per le corse estere, di fare riferimento ai regolamenti tecnici dei paesi dove tali corse hanno luogo, ciò comporta però una necessaria azione di informazione e di divulgazione di tali regole (in Inghilterra, ad esempio, cavalli in scuderia non fanno .. rapporto). Ancora la nozione di “cavallo regolarmente partito” (art.3 ) non è sufficientemente chiara quando si afferma (c.2) “Si considera regolarmente partito il cavallo già dichiarato partente quando alla partenza convalidata dallo starter nelle corse al galoppo è entrato nelle gabbie di partenza.. ”, senza specificare che si ha una partenza valida solo se questa genera un arrivo valido, infatti, oggi, se dopo una partenza “valida”, una corsa viene interrotta e quindi immediatamente ripetuta, il cavallo che non dovesse ripresentarsi in corsa è rimborsabile. Diversamente per il trotto dove partenza ed arrivo sono due fenomeni separati, e la norma, infatti, non prevede il rimborso (art.18 c.4) in caso di ripetizione della corsa! Quote dei piazzati in caso di parità al secondo posto in una corsa con due piazzati o di parità al terzo posto in una corsa con tre piazzati, quando cioè il numero dei piazzati pagabili è superiore a quello stabilito. Il nuovo regolamento (art.21 c.6 e v.7), a differenza del vecchio, pone sullo stesso piano il primo piazzato con gli altri due piazzati al secondo posto in parità, li tratta cioè alla stessa stregua, avvalendosi della considerazione che comunque sono tutti e tre piazzati e di conseguenza “uguali” fra loro, a differenza del vecchio regolamento che distingueva il primo piazzato dagli altri due .. semipiazzati. Senza dilungarsi troppo, provate a spiegare ad un giocatore di quota fissa che, avendo contrattato una quota per un evento ( poi verificatosi al 100%), sarà pagato con una quota ridotta! Non ha più buon senso pensare, invece, di soddisfare integralmente tale giocatore e considerare, per gli altri, che l’evento è solo verificato in parte? Sulla quota fissa – percentuali di allibramento. Più che essere sottoposti ad una prefissata percentuale massima di allibramento, avremmo preferito non vincolare i bookmakers, ma obbligarli ad esporre la percentuale di lavoro in contrapposizione a quella del totalizzatore, di modo che lo scommettitore possa valutare la convenienza di giocare da una parte (quota fissa) o dall’altra (totalizzatore), valutando e la eventuale differenza di percentuale e la certezza della quota al momento della contrattazione. Risibile e contraddittorio è poi l’ultimo comma dell’art.28 quando permette al concessionario di offrire la quota del piazzato (anziché esporre la lavagna) dividendo per quattro (se due piazzati) o per sei (se tre piazzati) la quota del vincente, uscendo così dalla famigerata percentuale di allibramento. Quota fissa – ritiri di cavalli. A seguito del ritiro di un cavallo, vengono rimborsate le scommesse su tale cavallo ed il vincitore viene pagato alla quota del totalizzatore con un minimo di 1.1 (senza che l’importo pagato possa superare la somma da pagare pattuita), che vuol dire un bell’investimento al 10% in certe speciali occasioni! Più assurdo (sempre nella quota fissa) è il ritiro di un cavallo in rapporto di scuderia poiché la norma, mentre costringe giocatore e banco ad individuare (nella scommessa) il cavallo della scuderia, non attribuirà, poi, un valore corretto alla quota, poiché questa è una valutazione unica alla quale comunque si dovrà fare riferimento (art. 29)!(esempio: due cavalli di pari valore sono quotati a 3, se fanno scuderia valgono pari, supponendo la perfetta rispondenza (nei valori) fra quota fissa e totalizzatore, il ritiro di uno dei due farà scattare la quota del tot a 3 per l’altro rimasto in gara, il nostro giocatore di quota fissa riscuoterà (in caso di vittoria) però … quello che ha pattuito senza avere il vantaggio (già pagato) del rapporto di scuderia! Per le multiple libere con riferimento alla quota del totalizzatore non aggiungiamo altro a quanto già detto nel precedente numero. |