a) Decreto 3/6/2004
Regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli in attuazione dell’art.4 c.5 D.P. 8/4/1998 n.169 e dell’art.16 c.2 legge 13/5/1999 n.133.
Art.4 c.5 d.p. 169.
5. La tipologia delle scommesse effettuabili, anche a mezzo telefonico o telematico, il numero delle scommesse TRIS giocate nella settimana, le relative regole di svolgimento, l'introduzione e il numero delle scommesse assimilabili alla scommessa TRIS sotto il profilo della modalita' di accettazione e di totalizzazione, nonche' i limiti posti alle scommesse sono stabiliti, anche su proposta dell'UNIRE, con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole. E' vietata, salvo specifica autorizzazione dei predetti Ministri, qualunque forma di
scommessa non contemplata dal presente regolamento.
Art 16 c.2 legge 133
2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, destina annualmente i prelievi di
cui al comma 1, calcolati al netto di imposte e spese:
a) al CONI e all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE),
rispettivamente in misura non superiore al 20 per cento e al 10 per cento;
b) a finalita' sociali o culturali di interesse generale per tutta o parte
della quota residua.
Il vero obiettivo del decreto in oggetto non sembra tanto quello di regolamentare le scommesse quanto quello di “regolamentare” le scommesse multiple libere con riferimento alla quota del totalizzatore.
Che tale obiettivo fosse primario e … sollecitato lo dimostra il fatto che
a) già circola la bozza del provvedimento interdirigenziale con il quale si darà corso “tecnicamente” alla scommessa sopramenzionata,
b) il d.p.r. 8/4/1998 n. 169 vietava espressamente (art.4 c.4) ”il sistema a riferimento”,
c) con l’art.22 c.12 legge 27/12/2002 n.289 tale divieto veniva abolito per le scommesse multiple con più di due eventi,
d) per “altri” tipi di scommesse, pure interessanti e legali e regolamentate da .. sempre, non si sia proceduto con la stessa volontà (vedi quartè) ,
e) l’Amministrazione, infine, ha ritenuto più proficuo per gli interessi erariali e degli operatori, anticipare l’emanazione della disciplina tecnica relativa alle scommesse multiple libere con riferimento alla quota del totalizzatore
f) l’Unire stessa con nota del 10 marzo 2003 esprimeva parere favorevole (non valutando pienamente (forse) aspetti tecnici ed economici, turbative di quote e minori introiti).
Tali scommesse multiple non sono così libere come la parola dice, infatti il Concessionario, non volendo rischiare su una corsa, può tranquillamente non “proporla” e dunque non accettarla (art.5).
Scandalosa, poi, è la proposta (speriamo che venga modificata) di attribuire una quota convenzionale di 50 euro nel caso in cui una corsa del pacchetto non abbia, per mancanza di vincitori, una quota al totalizzatore (un disponibile, pur modesto, di 5.000 euro porterebbe all’unico vincitore una quota di 5.000, ben diversa dai 50 euro proposti!). Porre dunque un massimale così basso è una difesa contro qualcosa che la legge non può prevedere o tutelare?
Che penserà, poi, il giocatore che, dopo aver “azzeccato” due dei tre eventi pronosticati, vede .. svanire tutto per il ritiro del cavallo nell’ultimo sospirato evento, e l’altro, al contrario, che non avrà nemmeno il diritto al rimborso per aver gettato il biglietto al non verificarsi del primo evento giocato?
Infine valeva la pena introdurre un modo di scommettere che porterà “minori” introiti all’Unire per circa un 10% sul prelievo lordo, e che potrà introdurre (in certi casi) possibili manovre di .. aggiustamento? Non era più opportuno (per il Fisco, per le Agenzie , per il Pubblico, per la velocità di realizzazione della scommessa, per la … Serenità) sviluppare subito una scommessa quartè ?
E gli Ippodromi che faranno? Staranno ancora a … pensare o proporranno (finalmente) una scommessa che potrà essere giocata solo nel circuito ippodromi-simulcasting ?
b) Decreto 11 Giugno 2004: Riduzione dell'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa e sulla scommessa Tris e sulle scommesse ad essa assimilabili.
La sintesi dei provvedimenti pensati e studiati in questi ultimi tempi (più o meno dal 2002) prevede:
a) la riduzione dell’aliquota dell’imposta unica dal 20.20% al 15,70%,
b) l’incremento del corrispettivo per il servizio di accettazione delle scommesse dal 37% al 42.5% (in prima fascia),
c) la maggior remunerazione del rischio per l’accettazione delle scommesse a quota fissa che si concretizza nella minor imposta,
d) la costanza del prelievo Unire (da questi provvedimenti l’Unire non deve trarre svantaggi).
Ora il provvedimento di riduzione d’imposta vale per tutti gli operatori, agenzie, ippodromi, allibratori, mentre l’aumento dell’aggio vale solo per le agenzie, viceversa per la quota fissa la migliore remunerazione del rischio sembra valere anche per gli allibratori. Non si comprende bene se per il passato (la norma ha valore fin dal 1 gennaio 2003) gli allibratori, ad esempio, ma anche le Agenzie per la quota fissa, una volta recuperata l’imposta dovranno conguagliare con l’Unire il maggior prelievo netto derivante dalla minore imposta pagata, riducendo così il teorico miglioramento di 4.5 punti a 2.8 punti.
Questo quesito propone, in sintesi, il pasticcio creato dal dettato dei decreti (ippico e sportivo) sulla riduzione dell’imposta , infatti il testo preliminare recita:
Considerato che, per le scommesse a quota fissa, l'innalzamento di
2,60 punti percentuali del valore medio della quota residuale di
prelievo da rendere disponibile alternativamente o per le vincite o
per il concessionario si ottiene con la riduzione dell'aliquota
d'imposta al 15,70 per cento, garantendo, comunque, il mantenimento
della percentuale media complessiva delle quote di prelievo, vigenti
al 1 gennaio 2003, a favore del CONI; (sportivo)
(Per le scommesse sportive a totalizzatore nazionale l’aumento medio era previsto in 4.58 punti)
Considerato che, per le scommesse a quota fissa, l'innalzamento di 5,26 punti percentuali del valore medio della quota residuale di prelievo da rendere disponibile alternativamente o per le vincite o per il concessionario si ottiene con la riduzione dell'aliquota d'imposta al 15,70 per cento, garantendo, comunque, il mantenimento della percentuale media complessiva delle quote di prelievo, vigenti al 1° gennaio 2003, a favore dell'UNIRE; (ippico)
(Per le scommesse ippiche a totalizzatore nazionale l’aumento medio era previsto in 4.82 punti)
Appare alquanto difficile che quattro obiettivi ( 4.58 totalizzatore sportivo, 2.60 quota fissa sportiva, 4.82 totalizzatore ippico, 5.26 quota fissa ippica) possano essere raggiunti con la unitaria riduzione dell’imposta unica! Così come appare ancora evidente che il prelievo (per la quota fissa) Unire ed anche quello del Coni subirà un incremento di circa 1.7 punti. Siccome “appare” e non si conoscono i valori medi della quota residuale di prelievo da … attendiamo chiarimenti.
Nel frattempo è divertente fare qualche piccola (di poco conto) considerazione:
fin dall’inizio l’incremento del valore medio dell’aggio sulle scommesse a totalizzatore sia ippico che sportivo (4.82 e 4.58) era stato definito in funzione del valore medio dell’aggio realizzato negli anni precedenti, per raggiungere l’obiettivo (nuovo aggio medio 41.20) comune ai due totalizzatori, tracciando così la strada per determinare un’imposta unica .. unica. Ma, mentre non conosciamo l’aggio medio relativo alle scommesse sportive, sembra (il sembra è d’obbligo) che quello ippico sia del 36.68 e non del 36.32!
E, magia dei numeri, il 5.26 del valore residuo della quota fissa ippica (49.47), dà, come risultato, 2.60, entità incrementale del valore residuo per la quota fissa sportiva!
Infine, in prima fascia, l’Unire perderà un punto (circa 5.5 milioni euro) per effetto dell’incremento, in tale fascia, dell’aggio al 42.50%, punto che recupererà (il futuro è d’obbligo) in seconda e terza fascia. Ma perchè l’Ente deve anticipare tale somma?
|