a) Decreto 3 Giugno 2004 - G.U. n.153 del 2 luglio 2004 -(regolamentazione scommesse)
b) Decreto 11 Giugno 2004 - G.U. n.143 del 21 giugno 2004 (riduzione dell'imposta unica)
a) Decreto 3 Giugno 2004: Regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, in attuazione dell'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 e art. 16, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze
di concerto con
il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;
Visto il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli emanato con delibera del Commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio 1962;
Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, societa' o allibratori da essi individuati;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si e' provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi;
Visti, in particolare, l'art. 4, comma 5, del citato regolamento che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, anche su proposta dell'UNIRE, la determinazione della tipologia delle scommesse effettuabili sulle corse dei cavalli, le relative regole di svolgimento ed i limiti posti alle scommesse;
Visto l'art. 22, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo il quale il divieto di utilizzazione del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore, previsto dall'art. 4, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, non si applica alle scommesse multiple libere con piu' di due eventi;
Visto il parere favorevole dell'UNIRE espresso con nota n. 2003/0016974/FOR/U del 10 marzo 2003;
Considerato che occorre dare attuazione alla delega contenuta nella normativa sopra citata per integrare e razionalizzare la disciplina delle scommesse sulle corse dei cavalli;
Decreta:
Art. 1.
Scommesse effettuabili
1. Le tipologie di scommesse sulle corse dei cavalli, effettuabili al totalizzatore nazionale ed a quota fissa sono le seguenti:
singola;
plurima;
multipla;
multipla libera con riferimento alle quote del totalizzatore.
Art. 2.
Disciplina generale delle scommesse singole
1. Singola e' la scommessa avente per oggetto la vittoria il piazzamento di uno dei partenti di una corsa.
2. La scommessa singola sul vincente ha per oggetto il cavallo classificato primo nell'ordine di arrivo di una corsa in cui siano dichiarati partenti almeno due cavalli.
3. La scommessa singola sul piazzato ha per oggetto il cavallo classificato nell'ordine di arrivo:
primo o secondo nelle corse in cui risultano partenti non meno di quattro e non piu' di sette cavalli;
primo, secondo o terzo nelle corse in cui risultano partenti non meno di otto cavalli.
Art. 3.
Disciplina generale delle scommesse plurime
1. Plurima e' la scommessa avente per oggetto i cavalli classificati ai primi «N» posti di una corsa.
2. La scommessa plurima accoppiata vincente in ordine ha per oggetto i cavalli classificati nell'esatto ordine ai primi due posti dell'ordine di arrivo di una corsa nella quale risultino partenti almeno quattro cavalli.
3. La scommessa plurima accoppiata vincente non in ordine ha per oggetto i cavalli classificati ai primi due posti dell'ordine di arrivo di una corsa nella quale risultino partenti almeno sette cavalli.
4. La scommessa plurima accoppiata piazzata ha per oggetto due cavalli che siano piazzati in qualunque ordine nei primi tre posti in una corsa nella quale risultino partenti almeno nove cavalli.
5. La scommessa plurima che prevede tre cavalli ed oltre ha per oggetto i cavalli classificati ai primi «N» posti dell'ordine di arrivo. Per tali scommesse possono essere previste due categorie di vincitori: in ordine ed in disordine. Nel caso di due categorie il disponibile a vincite e' ripartito al 50% come disponibile a vincite di ognuna delle due categorie.
Art. 4.
Disciplina generale delle scommesse multiple
1. Multipla e' la scommessa avente per oggetto i cavalli classificati ai primi «N» posti di diverse corse prestabilite.
2. Sono possibili multiple di scommesse singole, multiple di scommesse plurime e multiple miste di scommesse singole e plurime.
3. Agli eventi previsti per ogni corsa della multipla si applicano le norme relative alla tipologia di scommessa di cui si compone la multipla stessa.
Art. 5.
Disciplina generale delle scommesse multiple libere
con riferimento alla quota del totalizzatore
1. Le scommesse multiple libere con riferimento alle quote del totalizzatore sono multiple di soli eventi vincenti, piazzati ovvero miste di eventi vincenti e piazzati per un minimo di tre corse scelte dallo scommettitore tra quelle in svolgimento nei vari ippodromi in attivita' nella stessa giornata e proposte dal concessionario.
2. All'atto della richiesta di una scommessa multipla lo scommettitore deve indicare:
se intende effettuare una multipla di vincenti o di piazzati ovvero mista di vincenti e piazzati;
l'ippodromo di svolgimento ed il numero d'ordine per ogni corsa scelta per la multipla;
un unico pronostico per ogni corsa indicata.
3. La scommessa multipla e' considerata vincente quando tutti gli eventi validi espressi nella stessa hanno avuto esito favorevole.
Art. 6.
Disciplina tecnica delle scommesse
1. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d'intesa con il Capo del dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono approvate le disposizioni attuative del gioco concernenti le modalita' della partecipazione alle scommesse previste dall'art. 1, le modalita' della raccolta delle giocate da effettuare anche con mezzi telefonici e telematici, la determinazione delle quote e la loro corresponsione, nonche' ogni altra disposizione necessaria al buon andamento del gioco.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' emanato nel rispetto dei principi direttivi della sicurezza e della trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli scommettitori, dell'utilizzo di sistemi informatici per il controllo centralizzato in tempo reale del gioco e dei relativi flussi finanziari.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 giugno 2004
b) Decreto 11 Giugno 2004: Riduzione dell'aliquota dell'imposta unica sulle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa e sulla scommessa Tris e sulle scommesse ad essa assimilabili.
Il Ministero delle economie e delle finanze
di concerto con
il Ministero delle politiche agricole e forestali
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e per le politiche agricole;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, con il quale si e' provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi;
Visto il decreto legislativo del 23 dicembre 1998, n. 504, in attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288, con cui si e' provveduto al riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse;
Visto il decreto interministeriale del 15 febbraio 1999 con il quale sono state rideterminate le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse ippiche a favore dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE);
Visto il decreto interministeriale del 20 aprile 1999 con il quale e' stata approvata la convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si e' provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto l'art. 8, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 200, con il quale, in sostituzione del secondo periodo del comma 16, dell'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e' autorizzato, tra l'altro, a ridurre l'aliquota dell'imposta unica di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria per consentire un aumento medio di 4,82 punti, quanto alle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti, quanto alle scommesse ippiche a quota fissa, della misura percentuale del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse, nonche' a ridurre l'aliquota dell'imposta unica di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), n. 1, dello stesso decreto legislativo, relativa alla scommessa Tris;
Considerato di dover disporre anche in merito alla raccolta delle scommesse di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto legislativo n. 504 del 1998, in quanto, sebbene relativamente ad esse la riduzione dell'aliquota di imposta sia gia' stata operata direttamente dalla legge, in una misura certa, che non necessita di ulteriori interventi determinativi, la stessa legge tuttavia richiede comunque, in proposito, l'adozione di un provvedimento di concerto dei Ministri competenti; che conseguentemente i contenuti di tale provvedimento, non dovendo riguardare la determinazione della predetta aliquota, devono allora esprimersi, quanto a finalita', in coerenza con lo scopo che giustifica l'intera norma di cui all'art. 22, comma 16, della legge n. 289 del 2002; che questo scopo si sostanzia, in pratica, nella realizzazione della destinazione dei vantaggi economici, derivanti dalla riduzione dell'aliquota di imposta, ai soggetti che effettuano la raccolta delle diverse tipologie di scommesse considerate dalla norma stessa;
Considerato che, per le scommesse a totalizzatore nazionale, su ciascuna scommessa viene applicata la percentuale di prelievo lordo stabilita sulla base della tipologia di scommessa prescelta dal giocatore e che sul prelievo lordo vengono calcolati l'aliquota dell'imposta unica ed il corrispettivo per il concessionario, cosi' da determinare in modo residuale la quota di prelievo da destinare all'UNIRE;
Considerato che, per le scommesse a quota fissa, su ciascuna scommessa viene applicata la percentuale di prelievo lordo stabilita sulla base della tipologia di scommessa prescelta dal giocatore e sul prelievo lordo, detratta l'imposta unica, viene applicata la percentuale di prelievo per l'UNIRE, cosi' da determinare in modo residuale la quota di prelievo da rendere disponibile alternativamente o per le vincite o per il concessionario;
Considerato che per la raccolta delle scommesse a totalizzatore la percentuale del corrispettivo ai concessionari e' stata prevista nella misura del 37 per cento per il primo scaglione di incasso lordo fino a Euro 4.131.655,19, del 34,20 per cento per il secondo scaglione di incasso lordo da Euro 4.131.655,20 a Euro 8.263.310,38, del 30,40 per cento per il terzo scaglione di incasso lordo oltre 8.263.310,39, e che negli anni pregressi il valore medio di incidenza dell'aggio sulle scommesse ippiche a totalizzatore rispetto al prelievo lordo e' stato pari al 36,38 per cento;
Considerato che applicando l'aumento medio di 4,82 punti percentuali previsto dal decreto-legge n. 147 del 2003, il valore medio di incidenza dell'aggio sulle scommesse ippiche a totalizzatore passa da 36,38 per cento a 41,20 per cento;
Considerato che l'innalzamento del valore medio dell'aggio sulle scommesse a totalizzatore fino al 41,20 per cento si ottiene con la riduzione dell'aliquota dell'imposta al 15,70 per cento, garantendo, comunque, il mantenimento della percentuale media complessiva delle quote di prelievo, vigenti al 1° gennaio 2003, a favore dell'UNIRE;
Considerato che, per le scommesse a quota fissa, l'innalzamento di 5,26 punti percentuali del valore medio della quota residuale di prelievo da rendere disponibile alternativamente o per le vincite o per il concessionario si ottiene con la riduzione dell'aliquota d'imposta al 15,70 per cento, garantendo, comunque, il mantenimento della percentuale media complessiva delle quote di prelievo, vigenti al 1° gennaio 2003, a favore dell'UNIRE;
Ritenuto di applicare l'importo corrispondente al valore medio dell'aumento previsto, esclusivamente nell'ambito del primo scaglione di incasso, intervenendo nell'innalzamento dell'aliquota di aggio riferita a detto scaglione, in cui sono presenti tutti i concessionari, compresi quelli il cui incasso lordo raggiunge, nel corso dell'anno, gli scaglioni superiori. In tal modo si realizzerebbero, in egual misura, condizioni economiche migliorative per l'intero settore;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. Dal 1° gennaio 2003, relativamente alle scommesse ippiche, diverse dalla Tris e da quelle ad essa assimilabili, le aliquote dell'imposta unica di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), n. 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sono stabilite nella misura seguente:
2. a) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore nazionale e a quota fissa: 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa.
Art. 2.
1. Per l'esercizio delle attivita' relative alle scommesse al totalizzatore e' riconosciuto al concessionario un corrispettivo risultante dall'applicazione delle seguenti aliquote sulle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse ippiche determinate con decreto ministeriale:
a) 42,50 fino a Euro 4.131.655,19 di incasso lordo;
b) 34,20 da Euro 4.131.655,20 a Euro 8.263.310,38 di incasso lordo;
c) 30,40 oltre Euro 8.263.310,39 di incasso lordo.
Art. 3.
1. Relativamente alle tipologie di scommesse di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, l'effetto economico utile conseguente alla riduzione dell'aliquota di imposta al 22,5 per cento, stabilita dall'art. 22, comma 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' destinato alla ripartizione tra i soggetti che effettuano la raccolta delle medesime scommesse.
2. Eventuali somme versate in eccedenza dai concessionari per la raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli a totalizzatore nazionale e a quota fissa, a titolo di imposta unica e di quote di prelievo, sono trattenute come acconto dei versamenti periodici da effettuarsi allo stesso titolo successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
3. Le maggior somme dovute dall'UNIRE ai concessionari di cui al comma 2, a titolo di aggio, rideterminato ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, sono compensate con i versamenti periodici dei saldi contabili dovuti dai concessionari stessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 giugno 2004
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