Cavalli Ubriachi:  
commenti poco rispettosi alle leggi pubblicate.




Siamo in attesa di conoscere l'elenco delle concessioni da rinnovare (art 8 c.3 dl 28/12/01 convertito dalle legge 27/02/02 n.16) e il metodo che sarà usato nel procedimento di attribuzione.


Commenti al decreto legge 21.03.2003 n. 45:

Complimenti innanzitutto al ministro Alemanno che è riuscito a porre fine (speriamo) al tormentone “minimi garantiti” e a ridare all’Unire un ruolo che l’Ente sembrava aver definitivamente perso. Ciò detto, vediamo i passi principali del decreto che, onestamente, non ci trova particolarmente entusiasti, anzi …

1 - Mutuo decennale di 150 milioni di euro.
Evidentemente il Ministero dell’economia e delle finanze, autorizzando la Cassa depositi e prestiti a concedere all’Unire un mutuo decennale di 150 milioni di euro, ha finalmente compreso che la “questione” minimi e non solo … lo vedeva come (insieme ad altri) imputato. Per effetto, infatti, della legge 8 aprile 1998 n. 169 l’Unire non era più responsabile dell’incasso dei prelievi, né più poteva intervenire, se non attraverso una pressione formale, sul Ministero competente che, purtroppo, permise, allora, (omissione di atti d’ufficio?) il comportamento evasivo (appropriazione indebita?) dei concessionari. L’Unire, questi provvedimenti lo confermano, non aveva e non ha crediti nei confronti dei Concessionari, bensì nei confronti del Ministero che ora, per ridare “stabilizzazione finanziaria “ all’Ente, oltre al mutuo concesso corrisponderà anche un contributo annuo in conto interessi nel limite massimo di 3.5 milioni di euro e, lo vedremo più avanti, si accollerà anche (diminuendo l’imposta unica) l’aiuto (maggior aggio) destinato ai concessionari (buoni e.. cattivi).
Ps. I mutui non sono ricchezza aggiunta, e devono essere … rimborsati!

2 – Riapertura dei … termini di adesione.
Speriamo sia, questo, l’ultimo decreto che riapre i termini posti, inutilmente, dai precedenti decreti e decretini per aderire alle nuove, si fa per dire, proposte governative. Entro il 6 maggio 2003 i Concessionari potranno .. tempestivamente aderire alle condizioni economiche stabilite dalle precedenti leggi versando il 10% dei minimi dovuti, più mille euro a titolo di ritardata adesione. Rateizzazione delle somme dovute per quote di prelievo (senza ulteriori interessi) in tre rate semestrali a partire dal 30 giugno prossimo. Rateizzazione delle somme, dovute a titolo di imposta unica al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi, in cinque rate annuali.

3 – Sconto minimi.
Ai concessionari che hanno aderito e a quelli che aderiranno entro .. il 6 maggio al decreto interdirigenziale, adottato sulla base dell’articolo 8 del dl 28/12/2002 n. 452, sarà consentito versare il residuo debito maturato a titolo di minimi garantiti, ridotto del 33.3 per cento, in otto comode rate annuali, maggiorate dei relativi interessi. I concessionari che, incautamente, avessero già risolto la questione minimi, non potranno ottenere alcun rimborso!

4 – Rottamazione.
Con il pagamento di un importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato e la maggior somma dovuta a titolo di minimo (oltre al pagamento delle somme ancora dovute, maggiorate dei relativi interessi, a titolo di quote di prelievo e di imposta unica) i concessionari, fuori mercato e .. minimi, potranno rinunciare alla concessione.

5 – Adesione obbligatoria?!
I provvedimenti , che comunque determinano la cessazione dei rapporti di concessione e che erano stati sospesi dall’articolo 5 bis del decreto legge 24 settembre 2002 n. 209, sono ulteriormente sospesi fino al 6 maggio, dal giorno successivo 7 maggio ricominceranno a decorre i termini per l’eventuale impugnazione dei suddetti provvedimenti i cui effetti possono, però, essere estinti aderendo tempestivamente (entro il 6 maggio) al decreto.

6 – Minimi futuri: base regionale.
Dal primo gennaio 2003 il corrispettivo minimo comunque dovuto dai concessionari sarà calcolato non più su base provinciale ma su quella regionale. La nuova soglia sarà dunque determinata dal prelievo dell’anno precedente incrementato dell’aumento percentuale realizzatosi su base regionale. Rispetto al precedente metodo di determinazione dei minimi (provinciale) questo, imposto dal nuovo decreto legge, è senza meno migliorativo, sia perché l’incremento percentuale deriva da una più ampia base (regionale), sia perché la percentuale d’incremento viene applicata sul proprio prelievo realizzato nell’anno precedente. Ma se l’incremento sarà negativo si pagherà di meno? E quei concessionari che si vedranno assegnare un minimo superiore a quello liberamente dichiarato potranno, ancora, avvalersi della precedente disposizione di legge?

7 – Riduzione imposta unica – aumento dell’aggio.
Il disposto modificativo del secondo periodo del comma 16 della legge finanziaria, (1) non ci sembra sufficientemente chiaro: “..è disposta la riduzione dell’aliquota dell’imposta unica … in misura necessaria per consentire … un aumento medio di (per quanto riguarda l’ippica) 4.82 punti, quanto alle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale, e di 5.26 punti, quanto alle scommesse ippiche a quota fissa, della misura percentuale del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta scommesse.” In attesa di chiarimenti proviamo ad interpretare il periodo citato.
Tanto per semplificare avremo un ventaglio numeroso di aliquote d’imposta unica (3 per le scommesse sportive a totalizzatore, 3 per le scommesse ippiche a totalizzatore, 1 per la quota fissa sportiva ed 1 per la quota fissa ippica)? E per complicare ulteriormente i problemi, Sogei (società che deve predisporre il prospetto di liquidazione dell’imposta) dovrà, anche per l’imposta unica e non solo per l’aggio, essere attenta al passaggio di scaglione e, per le agenzie che hanno ippico e sportivo, gestire il cumulo con aliquote diverse?
Per la quota fissa poi non si spiega la forte differenza di aliquota d’imposta fra le scommesse sportive (punti 2.6) e quelle ippiche (punti 5.26) se non pensando ad una tassazione dei “multipli (ippici) a riferimento” (di recente introduzione) secondo le regole, appunto, della quota fissa.
Infine per mantenere invariata, nella quota fissa, la percentuale media complessiva destinata all’Unire come si potrà operare se non riducendo l’attuale 38% del prelievo netto (prelievo lordo meno imposta) al 35.65%? Così i concessionari avranno non un maggior corrispettivo (il corrispettivo nella quota fissa è quello che .. eventualmente rimane) ma un minor onere da pagare (5.26) derivante da: minor imposta (20.20-14.94=5.26) e minore tassa (38-35.65).
Aspettiamo fiduciosi il decreto attuativo ed .. interpretativo!

8 – 9 – Riacquisizione di ruolo e potere di veto.
Con i commi 8 e 9 viene ridato un adeguato ruolo all’Ente! Avremmo preferito che all’Unire fosse stato attribuito un forte peso tecnico-politico sulla organizzazione e gestione del fenomeno ippico (come aveva stabilito la “169”) più che un potere sulla gestione delle scommesse.

10 – Concessioni storiche.
Il decreto attribuisce in via esclusiva all’Unire i compiti relativi alla gestione delle vecchie concessioni consentendogli anche, in presenza di un interesse pubblico che lo giustifichi, l’adozione di “ogni provvedimento amministrativo conseguente”! Con questa esplicita trasmissione di poteri all’Unire si vuole, forse, facilitare l’applicazione dell’articolo 8 c.3 della legge 27/02/02 n.16 che doveva rimettere a bando le vecchie concessioni?

11 – Anagrafe equina.
Finalmente un compito ippico per l’Unire che dovrà organizzare e gestire l’anagrafe equina fatta non solo di cavalli/scommesse ma anche di tutti gli “altri” cavalli che sono tanti e che rappresentano un patrimonio culturale non indifferente.

13 – “Reti di partecipazione ..”
Tale norma ci sembra di notevole importanza innovativa e destinata a “cambiare” il mercato. Infatti, individuando operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione a giochi, scommesse ecc. e assicurando, nel contempo, il rispetto dei principi della certezza giuridica del rapporto tra giocatore, reti di partecipazione al gioco tradizionali ed operatore selezionato (nuove reti) riconosce l’esistenza degli attuali “provider” (fino ad oggi chiamati “punti di concentrazione”!) e quindi elimina il divieto d’intermediazione voluto dalla “169”; inoltre parlando di “rispetto della disciplina comunitaria e nazionale” finisce per porre il problema dei centri trasmissione dati ed in sostanza, seppure in modo embrionale e confuso, ad innescare il problema della “liberalizzazione” delle scommesse.

14 - Maggiori oneri.
E’ difficile credere che i maggiori oneri (interessi sul prestito e minor imposta unica) a carico del Ministero possano essere compresi in 24 milioni di euro. La riduzione dell’aliquota dell’imposta dovrebbe essere di circa 1.4% (4.82% sul prelievo) (la finanziaria da poco approvata permetteva una manovra di un punto percentuale!(1)) e quindi la minor imposta dovrebbe aggirarsi sui 31/32 milioni di euro! Non avendo, però, a disposizione dati certi sulla dinamica del “prelievo lordo” e sull’effettivo valore dell’imposta, lasciamo la soluzione di questo nostro dubbio all’emanando decreto attuativo.

(1) “ Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere disposta la riduzione, in misura non superiore ad un punto percentuale, dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sulla quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa, per le scommesse di cui al numero 2) della predetta lettera b).”