Art. 1. Disposizioni in materia di UNIRE e di concessionari
del servizio di raccolta delle scommesse ippiche
1. Al fine di facilitare la stabilizzazione finanziaria dell'Unione
nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), la Cassa
depositi e prestiti e' autorizzata a concedere a tale ente, nell'anno
2003, un mutuo decennale di 150 milioni di euro, con oneri a parziale
carico del bilancio dello Stato. A tale fine il Ministero
dell'economia e delle finanze corrisponde all'UNIRE, a decorrere
dall'anno 2003, un contributo in conto interessi e in quote costanti,
nel limite massimo di 3,5 milioni di euro annui. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze e' stabilito il tasso
d'interesse e fissato il contributo decennale di cui al periodo
precedente.
2. I concessionari che gestiscono, ai sensi del regolamento emanato
sulla base dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse
dei cavalli e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni
economiche ridefinite con il decreto interdirigenziale adottato sulla
base dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
possono farlo entro il 6 maggio 2003 versando un importo pari al
dieci per cento del debito maturato, per capitale ed interessi, a
titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo
nell'adesione, di un ulteriore importo complessivo pari a 1.000 euro.
Le somme dovute per quote di prelievo sono versate, senza ulteriori
interessi, in tre rate di pari importo, entro il 30 giugno 2003, il
30 dicembre 2003 ed il 30 giugno 2004. Le somme ancora dovute a
titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre
1998, n. 504, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi
interessi, sono versate in cinque rate annuali di pari importo, entro
il 30 giugno di ogni anno; il primo versamento va effettuato entro il
30 giugno 2003.
3. Ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi del comma
2, nonche' a quelli che hanno gia' tempestivamente aderito al decreto
interdirigenziale di cui al medesimo comma 2, e' consentito versare
il residuo debito maturato a titolo di minimi garantiti, ridotto del
33,3 per cento, in otto rate annuali di pari importo, maggiorate
degli interessi all'effettivo saldo. Il versamento delle rate e'
posticipato e la prima e' dovuta entro il 30 giugno 2004. Non si
effettua il rimborso di somme versate a titolo di minimi garantiti
dai concessionari diversi da quelli nei confronti dei quali trova
applicazione la disposizione di cui al presente comma.
4. Per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal
presente articolo, restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del
citato decreto-legge n. 452 del 2001, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 16 del 2002. Con decreto interdirigenziale tra il
Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle
politiche agricole e forestali, sono stabilite le modalita' di
versamento delle rate di cui al comma 3 e gli adempimenti conseguenti
alla decadenza dei concessionari che non provvedono ai sensi del
comma 2, i quali, in ogni caso, sono tenuti al pagamento in aggiunta
alle somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo
di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998,
n. 504, e di quote di prelievo di un importo pari al quindici per
cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la
maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli
anni 2000, 2001 e 2002.
5. La disposizione di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 24
settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 2002, n. 265, trova applicazione nei riguardi dei
provvedimenti che comunque determinano la cessazione dei rapporti di
concessione, sulla base del decreto interdirigenziale di cui al comma
2, adottati prima della data di entrata in vigore del presente
decreto. La sospensione degli effetti dei medesimi provvedimenti e'
stabilita fino al 6 maggio 2003 e i termini per la loro impugnazione
decorrono o riprendono a decorrere dal 7 maggio 2003. Gli effetti dei
provvedimenti si estinguono nei riguardi dei concessionari che
effettuano l'adesione ai sensi del comma 2.
6. Dal 1 gennaio 2003 e per ciascun anno di durata delle
concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative alle
corse dei cavalli, il corrispettivo minimo comunque dovuto dai
concessionari e' pari ai prelievi dovuti all'amministrazione
concedente sulle scommesse effettivamente accettate nell'anno
precedente, incrementato, per ciascun anno, dell'aumento percentuale
realizzatosi su base regionale.
7. Il secondo periodo del comma 16 dell'articolo 22 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e' sostituito dal seguente: "Dal 1 gennaio
2003 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali
relativamente alle scommesse ippiche, e' disposta la riduzione
dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera b), n. 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,
in misura necessaria per consentire un aumento medio di 4,58 punti,
quanto alle scommesse sportive a totalizzatore nazionale, e di 2,60
punti, quanto alle scommesse sportive a quota fissa, nonche' un
aumento medio di 4,82 punti, quanto alle scommesse ippiche a
totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti, quanto alle scommesse
ippiche a quota fissa, della misura percentuale del corrispettivo
spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle
scommesse. Con lo stesso decreto e' ridotta al 22,5 per cento
l'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
b), n. 1), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
Nell'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma e' comunque
garantito il mantenimento della percentuale media complessiva
destinata al CONI e all'UNIRE, vigente al 1 gennaio 2003.".
8. Per una piu' attiva partecipazione dell'Unione nazionale per
l'incremento delle razze equine (UNIRE) ai processi di decisione e di
controllo in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei
cavalli, nell'articolo 3, comma 78, secondo periodo, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, dopo la lettera d-bis) sono inserite le
seguenti: "d-ter) partecipazione dell'UNIRE, attraverso soggetti
all'uopo indicati, nelle commissioni competenti in materia di giochi
e scommesse relativi alle corse dei cavalli; d-quater) individuazione
di adeguate forme di concertazione dell'UNIRE in relazione ai
procedimenti riguardanti la materia dei giochi e delle scommesse
relativi alle corse dei cavalli; d-quinquies) accesso dell'UNIRE in
tempo reale a tutti i dati concernenti i giochi e le scommesse
relativi alle corse dei cavalli e ai rapporti con i concessionari.".
9. La composizione del Comitato generale per i giochi di cui
all'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, e' rideterminata
con la partecipazione di un rappresentante del Ministero delle
politiche agricole e forestali, nonche' del Presidente dell'Unione
nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o di un suo
delegato; le deliberazioni del Comitato relative ai giochi e alle
scommesse concernenti le corse dei cavalli sono adottate con il voto
favorevole del Presidente dell'UNIRE.
10. Ferme le attribuzioni che, ai sensi delle vigenti disposizioni,
sono di rispettiva competenza dei Ministri e dei Ministeri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali,
nonche' dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine
(UNIRE), limitatamente alle concessioni in atto alla data di entrata
in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 78,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e fino alla data del loro nuovo
affidamento, mediante procedure selettive, ai sensi del medesimo
regolamento, sono attribuiti in via esclusiva all'UNIRE i compiti
relativi alla gestione delle predette concessioni, ivi compresi
quelli di adozione, in presenza di un interesse pubblico che lo
giustifichi, con particolare riguardo all'adempimento delle
obbligazioni derivanti dall'adesione di cui al comma 2, di ogni
provvedimento amministrativo conseguente.
11. Sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal
Ministro delle politiche agricole e forestali, l'Unione nazionale per
l'incremento delle razze equine (UNIRE) organizza e gestisce
l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo
nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173. Per l'attuazione delle disposizioni del presente
comma si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza
oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
12. Nell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive
modificazioni:
a) nel comma 4, le parole: "31 ottobre" sono sostituite dalle
seguenti: "15 dicembre";
b) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente: "5-bis. Non
costituiscono lotterie rientranti nel com-ma 1 quelle istituite e
regolate, anche al fine di consentirne la partecipazione mediante
connessione telefonica o telematica, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze senza il collegamento con fatti e
rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi.". Il
primo provvedimento conseguente e' adottato entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
13. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di
indirizzi strategici deliberati dal Comitato generale per i giochi,
provvede ad individuare, nel rispetto della disciplina comunitaria e
nazionale, operatori specializzati nella gestione di reti di
partecipazione a distanza, con modalita' elettroniche e telematiche,
anche combinate al segnale telefonico, a giochi, scommesse e
concorsi, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei principi della
certezza giuridica del rapporto tra giocatore, reti di partecipazione
al gioco tradizionali ed operatore selezionato ai sensi del presente
comma, nonche' della sicurezza e trasparenza del gioco, della tutela
della buona fede degli utenti, delle rispettive responsabilità dei
diversi operatori coinvolti.
14. Al maggiore onere derivante dai commi 1 e 7, pari a euro 12,4
milioni annui, a decorrere dal 1 gennaio 2003, si provvede mediante
le maggiori entrate derivanti dall'indizione di nuove lotterie ad
estrazione istantanea e di quelle previste dall'articolo 1, comma
5-bis, della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 12,
lettera b), del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.