Capo II - Disposizioni in materia di concordato
Art. 8 - (Integrazione degli imponbili per gli anni pregressi)
2.- I versamenti delle imposte di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, relativamente ai quali il termine e' scaduto entro il 31 ottobre 2002 e, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati notificati avvisi di accertamento, possono essere definiti, su richiesta dei contribuenti, mediante la presentazione di dichiarazione integrativa. La definizione avviene con il pagamento di un importo pari al 20 per cento delle imposte non versate. Le controversie, sulle quali non sia ancora intervenuto accertamento definitivo o pronunzia non piu' impugnabile, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 30 per cento del dovuto o della maggiorazione accertata dagli uffici alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 22 (Misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento. Disposizioni concernenti le scommesse ippiche e sportive)
8.- Il trasferimento delle concessioni relative all'esercizio della
raccolta delle scommesse ippiche e sportive, previste dai regolamenti
emanati sulla base degli articoli 3, commi 77 e 78, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e 3, commi 229,
230 e 231, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, e' consentito previo assenso del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e
forestali. L'assenso e' subordinato, anche in caso di trasferimento
in altro comune della stessa provincia, al riscontro, in particolare,
della disponibilita' da parte del richiedente di locali, idonei
all'uso, in funzione anche dell'avvenuto rilascio di ogni altro atto
di assenso, comunque denominato, da parte delle diverse
amministrazioni competenti, posti a distanza adeguata da quelli per i
quali, al momento della richiesta, sono gia' in atto altre
concessioni, tenuto conto della possibile capacita' di raccolta delle
scommesse in rapporto alla densita' e alla composizione demografica
della zona.
9.- Relativamente alle concessioni di cui al comma 8 e' consentita,
previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, il cui il rilascio e'
comunque subordinato alla valutazione del non decremento della
complessiva capacita' di raccolta, definita in funzione di quella
gia' riferibile a ciascuno dei concessionari interessati,
l'accettazione di scommesse ippiche e sportive negli stessi locali da
parte di non piu' di due concessionari esercenti la raccolta di
scommesse diverse, purche' rappresentati da un unico soggetto fornito
di autorizzazione di pubblica sicurezza.
10.- Ai concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al
comma 8 e' consentito gestire nei locali destinati alla raccolta
delle scommesse, nel rispetto delle discipline derivanti da ogni
fonte di pianificazione regionale e locale vigente e previa
acquisizione di ogni occorrente atto di assenso, comunque denominato,
rilasciato da ogni amministrazione competente, anche statale,
attivita' diverse dalla raccolta ma ad essa comunque strettamente
connesse, in ogni caso finalizzate al migliore agio della pratica
della scommessa, non escluse quelle di cessione di alimenti, di
bevande e di oggettistica avente attinenza con le pratiche oggetto di
scommessa, nonche' di audio-video diffusione di programmi inerenti le
medesime pratiche, individuate con provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato.
11.- Alle procedure concorrenziali di affidamento delle concessioni
di cui al comma 8, nonche' di quelle disciplinate dal regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29,
possono partecipare anche le societa' di capitali.
12.- Il divieto di utilizzazione del sistema del riferimento alle
quote del totalizzatore, previsto dall'articolo 4, comma 4, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
aprile 1998, n. 169, non si applica alle scommesse multiple libere
con piu' di due eventi.
13.- L'effettuazione delle scommesse al totalizzatore presso gli
sportelli all'interno degli ippodromi e' consentita, esclusivamente
nei giorni di svolgimento delle gare, anche per le corse che si
svolgono su altri campi.
14. - Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se non chiede
per iscritto, al soggetto che ha accettato la scommessa, la
restituzione della somma scommessa entro sessanta giorni decorrenti
dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa.
Lo scommettitore decade, altresi', dal diritto alla vincita se non
ne chiede il pagamento entro il termine indicato al periodo
precedente.
15.- Le misure massime delle percentuali di allibramento per le
scommesse previste dall'articolo 33 del regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e successive
modificazioni, su avvenimenti che prevedono fino a tre possibili
esiti, per quelle su avvenimenti che prevedono da quattro a otto
possibili esiti e per quelle su avvenimenti che prevedono oltre otto
possibili esiti, sono elevate, rispettivamente, a 116, 136 e 152,
ferma nel resto la disciplina vigente.
16.- I decreti ministeriali di attribuzione dei proventi, adottati
in attuazione dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e al decreto del Ministro delle
finanze 2 giugno 1998, n. 174, possono essere modificati con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato nel primo caso
di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, al
fine di ridefinire il rapporto tra la determinazione del
corrispettivo spettante al concessionario della raccolta delle
scommesse ippiche e sportive e la misura della quota di prelievo
residualmente destinata all'UNIRE e al CONI. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze puo' essere disposta la riduzione, in
misura non superiore ad un punto percentuale, dell'aliquota
dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sulla quota di prelievo
stabilita per ciascuna scommessa, per le scommesse di cui al numero
2) della predetta lettera b).
17.- Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1,
secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
Art. 94 (Disposizioni varie)
5.- Il termine per l'installazione degli apparecchi misurati fiscali o delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli di accesso, di cui all'articolo 11 del regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, e' prorogato al 30 giugno 2003.